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Accattonaggio vietato a Gualdo Tadino: prorogata l’ordinanza

Gualdo Tadino: continua la lotta dell'Amministrazione Comunale volta a contrastare il degrado urbano ed arginare il fenomeno dell'accattonaggio e mendicita' molesta.

Continua la lotta dell’Amministrazione Comunale volta a contrastare il degrado urbano ed arginare il fenomeno dell’accattonaggio e mendicità molesta. Il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ha firmato, infatti, l’ordinanza N° 96 che proroga nel territorio comunale la lotta ai “fenomeni di accattonaggio e mendicità”. “Dopo aver introdotto mesi fa con successo questa misura atta a contrastare il fenomeno dell’accattonaggio – sottolinea il Sindaco Presciutti – abbiamo deciso di prorogare tale ordinanza che ha l’obiettivo di contrastare il degrado urbano, tutelare l’immagine della città e la sicurezza dei cittadini favorendo la cultura della legalità. Gualdo Tadino è una comunità esempio di accoglienza e integrazione, ma dobbiamo combattere chi sfrutta in modo improprio le persone e specula sulle situazioni di disagio. Tale ordinanza va ad aiutare, inoltre, anche il prezioso lavoro di tutte le Forze dell’Ordine con le quali collaboriamo quotidianamente e che in questi mesi ha portato risultati concreti riducendo questo fenomeno. Continueremo pertanto su questa strada che si sta mostrando molto efficace, infatti la questione sicurezza e quella della legalità non hanno colore politico. Il nostro Comune è stato il primo in Umbria ad attuare ordinanze antiaccattonaggio ed antiprostituzione e vista l’efficacia dei provvedimenti successivamente altre città hanno deciso di seguire il nostro esempio”. Questo il testo integrale dell’ordinanza N° 96 del 05-10-2019:

 

                                                                          IL SINDACO

 

Considerata la notevole presenza di soggetti che, specie agli ingressi o nei parcheggi dei centri e degli esercizi commerciali, presso le intersezioni stradali, nei mercati su aree pubbliche ed in altri luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio anche in circostanze di tempo e di luogo o in numero tale da incutere timore ed apprensione nei cittadini. Considerato che soprattutto nei luoghi sopra richiamati la presenza di mendicanti è talmente assidua ed insistente da pregiudicare la corretta fruibilità, la dignità ed il decoro dei predetti luoghi, considerato altresì che il fenomeno se per un verso è monitorato attentamente dai Servizi Sociali Comunali al fine di attivare ogni opportuna iniziativa tesa ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza,dall’altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti, alla possibilità che vi siano vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano i soggetti più deboli impiegati come mendicanti. Ritenuto quindi di dover adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse dei mendicanti stessi che ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani ed i siti dove è necessario contrastare l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente lo sfruttamento dei soggetti citati. Dato Atto peraltro che in ogni caso di effettiva condizione di indigenza può essere attivato il ricorso ai Servizi Sociali Comunali, nonché alle numerose benemerite associazioni di assistenza e volontariato presenti e molto attive sul territorio comunale. Visto l’art. 54 comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000n. 267 – testo unico degli enti locali – come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125. Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 5 Agosto 2008, con il quale viene disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000, sopracitato, consentendo al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che possono offendere la pubblica decenza, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e favoriscano l’insorgere di situazioni di degrado urbano Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in L. 18 aprile 2017 n. 48 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di combattere il fenomeno ed impedire l’aggravarsi di situazione di pericolo per la sicurezza urbana, con scadenza 13 Febbraio 2019, e che pertanto viene rispettato il dettato della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4/4/2011, che ha escluso la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze senza limite di tempo in tale materia.

 

ORDINA

 

Con decorrenza immediata fino alla cessazione della situazione sopra enunciata e comunque non oltre il 25/03/2020:

E’ vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità moleste – con - modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi o luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale; Sono altresì vietate tali attività mediante il coinvolgimento di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali d’affezione.

- E’ fatto divieto nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti di tutti i centri e degli esercizi commerciali della città, delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi di pubblica utilità, dei luoghi di culto, di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o latra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi.

- Visto l’art. 7 bis del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa fra i 25,00 euro ed i 500,00 euro

- E’ altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 comma 3 della legge 689/81. Il denaro oggetto di eventuale sequestro dovrà essere devoluto ed utilizzato per finalità e scopi di carattere sociale.

Gubbio/Gualdo Tadino
07/10/2019 10:58
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