Un ricorso in parte inammissibile e in parte respinto. La sentenza del Tar dell'Umbria ha bocciato il ricorso della cooperativa "Progetto Infanzia" operante a Gubbio fino allo scorso anno scolastico nella gestione dei nidi comunali, articolando il suo diniego su due fronti.
Prima di analizzarli vale la pena ricordare che la scorsa estate il Comune di Gubbio, attraverso la stazione unica appaltante della Provincia di Perugia, aveva messo a bando la gestione dei nidi d'infanzia con un importo a base d’asta di 2.259.529,95 euro, per una durata di tre anni ovvero dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2020. A vincere era stata la società cooperativa laziale Kairos con un ribasso quasi del 10% che di fatto scalzava dal servizio la società eugubina da tempo operante nel settore. Risultando l’offerta della Kairos sospettata di anomalia, il Comune, in considerazione della complessità tecnica delle valutazioni (specie quanto al costo del personale) aveva anche incaricato, prima dell'aggiudicazione, un soggetto esterno per redigere una relazione di verifica. Ne erano nate manifestazioni di piazza tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'accaduto e a nulla erano valse le rassicurazioni di Kairos di riassorbire il personale pregresso perchè veniva contestato il cambiamento del tipo di contratto applicato alle educatrici.
Spente le luci dei media, la questione è finita in tribunale con "Progetto Infanzia" che ha presentato ricorso al Tar. La sentenza, resa nota in data 8 febbraio 2018, respinge il ricorso dichiarando inammissibile il primo motivo addotto, ovvero la mancata capacità tecnica di Kairos in particolare nel merito del fatturato minimo richiesto, non inferiore a 1.500.000 relativo all’espletamento di servizi educativi per l’infanzia nell’ ultimo triennio. Il giudice sostiene che su questo punto, relativo all'ammissione dei concorrenti, si sarebbe dovuto presentare ricorso prima del 2 ottobre 2017 ovvero ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della Provincia degli ammessi al bando avvenuta il 22 giugno. Da qui l'inammissibilità.
Il Tar ritiene inoltre infondato il secondo punto addotto nel ricorso, ovvero l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e lo sviamento da parte del Comune che avrebbe capovolto gli esiti di una relazione del soggetto esterno ritenendo così adeguate le giustificazioni prodotte dalla Kairos, su voci come personale, ateriale didattico e pulizie, polizze assicurative e cauzione definitiva.
Il giudice ha altresì stabilito la compensazione delle spese .
A questa sentenza "Progetto insieme" potrà se vorrà fare ricorso in Consiglio di Stato, l'avvocato Carlo Calvieri non lo esclude e valuterà lunedì con le sue assistite l'opportunità o meno, mentre da parte sua Kairos, in una nota, si dice soddisfatta per aver potuto smentire in tribunale l'ipotesi di lavorare sotto costo e, sul piano operativo, per aver potuto avviare i suoi servizi per l'infanzia saturando la disponibilità dei 130 posti .
Gubbio/Gualdo Tadino
09/02/2018 09:17
Redazione