“Esprimiamo grande soddisfazione per un pronunciamento che testimonia in modo autorevole e inequivocabile come la nostra società partecipata Sogepu abbia tutte le credenziali per essere protagonista sul mercato degli appalti pubblici e possa affrontare con legittime ambizioni le importanti sfide del futuro legate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Alta Umbria”.
Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e l’assessore all’Ambiente Luca Secondi commentano così la sentenza con cui il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato da Sogepu in merito alla procedura di gara del Comune di Umbertide del 2010, ha stabilito l’inefficacia dell’atto di affidamento a Gesenu del servizio di igiene urbana e ha disposto l’aggiudicazione del medesimo servizio alla società tifernate. “Crediamo che questa sia la migliore risposta – sottolineano Bacchetta e Secondi – a quanti per avere visibilità politica hanno strumentalizzato le vicende di Sogepu, una società con il bilancio in attivo, che gestisce servizi efficienti e ha ottime prospettive di crescita”. Per il presidente di Sogepu Cristian Goracci la sentenza “riconosce la legittima aspettativa dell’azienda di ricevere l’affidamento del servizio”. “Ci attiveremo, quindi – conclude Goracci - per rispettare quanto stabilito dal Consiglio di Stato”.
Di diverso tono i commenti che arrivano dall'amministrazione comunale di Umbertide: "L’appalto venne affidato alla GESENU S.p.A., soltanto dopo la sentenza del TAR dell’Umbria che ha riconosciuto la legittima esclusione dalla gara dell’ATI comprendente Sogepu - spiega in una nota l'amministrazione umbertidese - L’esclusione dalla gara venne decisa sulla base di una normativa di difficilissima comprensione ed interpretazione tant’è che nel primo grado di giudizio il TAR dell’Umbria respinse in toto il ricorso presentato dall’ATI SOGEPU e Ages S.p.A con sede in Castellamare del Golfo (TP) confermando le ragioni del Comune di Umbertide.
Il Consiglio di Stato, invece, ha dato un’interpretazione diametralmente opposta riconoscendo tuttavia che “….il testo normativo dell’art. 23-bis, d.l. 112/2008, infatti, è stato oggetto a più riprese di molteplici interventi normativi, che non hanno contribuito a far sedimentare una chiara comprensione dello stesso in capo agli operatori del diritto……. La stessa giurisprudenza amministrativa, come testimoniato, peraltro, dallo stesso contrasto tra la presente pronuncia e quella appellata, solo a fatica e per successive approssimazioni, è venuta a capo di una trama normativa, che si distingue per la sua oscurità”.
In conclusione il Consiglio di Stato, proprio per tali ragioni, non ha riconosciuto il diritto dell’ATI appellante al risarcimento del danno ed ha accolto l’appello soltanto parzialmente, tra l’altro, ravvisando “ nella particolare complessità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio “.
L’Amministrazione comunale di Umbertide, riconfermando la piena fiducia sulla competenza serietà e correttezza della sua struttura tecnico-amministrativa, valuterà se ricorrere nel merito alla Corte Europea ma, nel contempo, intende rispettare appieno la sentenza. Di certo l'Amministrazione si adopererà per la tutela dei lavoratori e perchè la qualità del servizio non venga meno visto che, preme ricordare, il Comune di Umbertide è il primo comune umbro per la percentuale di raccolta differenziata".
Città di Castello/Umbertide
20/01/2014 10:55
Redazione