L’associazione “CittadinanzaAttiva” contro la Bonifica Umbra, per il pagamento del contributo consortile. Una tassa ritenuta illegittima da “CittadinanzaAttiva”, in quanto dovuta allo stesso consorzio soltanto nel caso in cui i cittadini ricevano un effettivo beneficio diretto, sui propri immobili o i propri terreni, dall’azione della Bonifica stessa. Da qui l’intenzione di sensibilizzare i cittadini sulle questione e di chiedere alla Regione Umbria la sospensione del contributo consortile, come già accaduto a Terni, a seguito dei numerosi ricorsi presentati dai contribuenti.
Il Consorzio della Bonificazione Umbra, facendo seguito ai quesiti sorti in merito agli avvisi bonari dei contributi consortili pervenuti in questi giorni ai consorziati, con la presente significa quanto segue.
In primo luogo è doveroso sottolineare che tutti i contributi a carico della proprietà consorziata sono stati calcolati nel pieno rispetto del disposto della legge regionale 30/04 e s.m.i.
Infatti, il Consorzio della Bonificazione Umbra, conformemente alle disposizioni normative in materia ha redatto ed approvato il proprio piano di classifica attraverso il quale sono stati individuati i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, gli indici per la quantificazione degli stessi ed i criteri per la determinazione dei contributi oltre alla cartografia che definisce il perimetro di contribuenza.
Il piano di classifica dell’Ente è stato, inoltre, sottoposto, ad un lungo percorso partecipativo che ha visto come interlocutori i Comuni del Comprensorio, le Province, le Comunità Montano nonché le AA.TT.OO competenti, prima di essere inviato alla Regione per il visto di legittimità. Soltanto dopo questo lungo percorso conoscitivo e approvativo, il Piano di Classifica dell’Ente è stato nuovamente pubblicato presso gli albi pretori dei comuni interessati oltre che nell’albo consortile prima di essere adottato
A differenza di quanto sostenuto dall’Associazione Cittadinanza Attiva, l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi è da ritenersi assolutamente legittima stante la puntuale corrispondenza con i criteri fissati dagli articoli 19 e 20 della sopracitata L.R. 30/04.
In particolar modo sembra opportuno soffermarsi sulla distinzione che viene fatta tra il concetto di beneficio di scolo e quello di difesa idraulica.
La legge 30/04 recita testualmente che “non sono soggetti a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da fognatura pubblica a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensori di bonifica (…) Tale contributo è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”.
Alla luce di ciò si precisa che il Consorzio della Bonificazione Umbra non ha richiesto un simile tributo (cfr. beneficio di scolo) né per gli anni di contribuenza 2002/2003/2004, durante i quali vigeva l’esonero disposto dalla L.R. 37/2001, né tantomeno in quelli successivi (compreso dunque anche il 2006). In tale ambito, infatti, vige un accordo tra l’AATO ed il consorzio stesso in base al quale la società gestrice del servizio idrico contribuisce alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d’acqua in questione in proporzione al beneficio ottenuto.
I contributi elargiti al consorzio fanno invece riferimento, oltre che al beneficio di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani ed a quello di disponibilità idrica, al beneficio di difesa idraulica, previsto dalla legge 30/04 e definito dalla stessa come “il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere a dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori e scolmatori di piena”.
Per quanto attiene alla specificazione dei motivi del beneficio consortile e del bene cui lo stesso si riferisce, prescritta dall’art 20, 6° comma della L.R. 30/04, si sottolinea che gli avvisi di pagamento inoltrati dallo scrivente Consorzio contengono l’elenco analitico degli immobili soggetti a contributo e l’esplicito richiamo al Piano di Classifica approvato.
È evidente dunque che quanto affermato dall’Associazione cittadinanza Attiva risulta assolutamente infondato e gratuitamente diffamatorio nei confronti del Consorzio della Bonificazione Umbra
03/08/2007 17:43
Redazione