C’è la sentenza del Tar dell’Umbria sul ricorso presentato dal Comitato per la tutela ambientale della Conca Eugubina contro la Regione Umbria per la determina dirigenziale sull’uso del Css nei cementifici eugubini e contro il Comune di Gubbio, la Provincia di Perugia, Arpa Umbria e Asl 1. Il Comitato chiedeva l’annullamento della determina e di ogni provvedimento conseguente; il Tar rigetta, smontando le motivazioni addotte. La prima: il Comitato sosteneva la necessità di assoggettare a VIA (valutazione d’impatto ambientale) il progetto di utilizzo del CSS. Per il Tar, nel caso dell’impianto Colacem: “Non risulta essere mai stato oggetto di modifiche sostanziali”, motivo per cui risultano valide le autorizzazione già in essere del 2007 e del 2018 peraltro mai impugnate prima. Per il Tar “Le doglianze formulate dal Comitato non sono assistite da alcuna evidenza che possa farle ritenere fondate”. Il secondo punto del ricorso del Comitato era basato sul principio di precauzione, ma anche qui il tribunale sottolinea che tale principio: “Non può essere invocato laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la specifica indicazione di limiti e di prove cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali”. “Non colgono nel segno – continua il Tar - le censure che hanno ad oggetto i dati dell’Arpa Umbria in relazione all’asserita imparzialità dell’Agenzia. La doglianza mira a insinuare il sospetto della inattendibilità dell’Agenzia regionale in considerazione della percezione di contributi finanziari provenienti dalle aziende di produzione del cemento operanti nel territorio eugubino. Tali contributi costituiscono il doveroso rimborso degli oneri di impianto, gestione e manutenzione delle centraline di rilevamento dei dati ambientali installate in prossimità delle cementerie, che la Regione, in sede di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, ha posto a carico di queste ultime. Se questi riportati sono gli elementi principali della sentenza, c’è molto altro nel documento che di fatto ribadisce e rafforza quanto già detto e scritto nella precedenza sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso fatto dal Comune di Gubbio su una determina regionale che, dice il giudice, in sostanza è corretta nella sua applicazione della legge. Importante anche lo sgombero di qualsiasi possibile dubbio, se mai ce ne fossero stati, sull’operato di Arpa di cui viene salvata onorabilità e professionalità.