Il Tar boccia il Comune di Gubbio. Lo fa respingendo il ricorso presentato contro la determina dirigenziale che dava il via all'utilizzo di Css nei cementifici. Quattro i punti salienti della sentenza firmata dal giudice Raffaele Potenza. Il primo che la determina è :" Un intervento di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile, adottato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013, e che, in quanto non comportante un incremento della capacità produttiva autorizzata, è tale da non costituire una modifica sostanziale o variante sostanziale." In sostanza, il Css dice il giudice è solo una sostituzione di combustibile approvata per legge, non c'è modifica di ciò che le cementerie hanno già da tempo autortizzato con la loro Aia
Secondo aspetto, la mancata valutazione degli effetti dell'utilizzo e produzione di CSS addottata dal Comune come elemento per chiedere la revoca della determina: per il giudice amministrativo la richiesta non è suffragata da una documentazione probatoria sugli effetti negativi, anche cumulativi, per ambiente e salute umana. Di contro è presente , dice il giudice, una documentazione presentata dalle aziende e redatta da società competenti in materia:"La quale – cita la sentenza - dimostra inconfutabilmente l’assenza di qualsivoglia sovrapposizione delle deposizioni, anche alla luce di proiezioni che tengano conto di ogni possibile effetto cumulo con altri stabilimenti, presenti e allo stato ipotizzabili. "
Il giudice inoltre ricorda al Comune che:"E' onere della parte che intenda far valere qualche forma di pregiudizio, provare un ragionevole rischio dell’impianto sul sito “limitrofo” " , prove che il Tar non ha trovato nel ricorso.
Infine il giudice ricorda e valorizza il ruolo di organo di garanzia e controllo di Arpa affermando che : "Deve essere disattesa la richiesta di verificazione, in contraddittorio tra le parti, a cura di ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità, sulla potenziale incidenza su ambiente e salute pubblica dei progetti tra loro cumulati, trattandosi di un' istanza meramente esplorativa, ovvero non supportata da alcun elemento probatorio a sostegno dei paventati danni alla salute ed all’ambiente, anche alla luce delle prescrizioni e i monitoraggi imposti al Gestore dell’impianto da parte dell’Arpa Umbria, quale organo in possesso del massimo grado di competenza in materia di qualità dell’aria, prevenzione e protezione dell’ambiente."
Il Tar ha compensato le spese, che in sostanza significa aver assegnato a ciascuna delle parti il compito di pagare i propri legali . Ora spetterà al Comune dire la sua su un eventuale ricorso al Consiglio di Stato che tuttavia comporterebbe un ulteriore aggravio per il bilancio pubblico .
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Gubbio/Gualdo Tadino
12/01/2023 16:14
Redazione