L'Azienda Unitaria Sanitaria Locale Umbria 1 ha comunicato un diniego alla richiesta di Laura Santi di accedere al cosiddetto suicidio assistito. La 48enne perugina, affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, ad aprile 2022, aveva chiesto all’azienda sanitaria competente la verifica delle proprie condizioni ai sensi della sentenza costituzionale 242 del 2019. Per il gruppo multidisciplinare e il Comitato Etico dell’Azienda Sanitaria ad oggi non vi sono i presupposti per esprimere parere favorevole alla richiesta avanzata dalla perugina. Quest'ultima infatti, secondo quanto emerge dalla relazione dell'azienda, "non è tenuta in vita al mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 242 del 2019”. Non ci sta l'avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e difensore che coordina il collegio legale di Laura Santi che in una nota dichiara “Per la nostra assistita stiamo valutando ulteriori azioni legali da intraprendere a seguito del diniego ricevuto. Diniego che evidenzia ancora una volta che il requisito del sostegno vitale è una condizione discriminatoria per una persona malata capace di autodeterminarsi, con un patologia irreversibile che determina sofferenza intollerabile e che quindi risponde ai tre requisiti previsti dalla Corte, tranne che per uno, la cui assenza non dovrebbe essere rilevante e non dovrebbe limitare la nostra libertà". Nel frattempo domani si terrà l’udienza in riferimento al procedimento penale intrapreso da Laura Santi: infatti il 31 maggio 2023, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, la 48enne ha depositato anche un esposto al fine di accertare se la condotta delle amministrazioni coinvolte nella procedura integri il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del codice penale) per aver omesso e rifiutato per oltre un anno di fornire una risposta completa che includesse il parere del comitato etico e che quindi consentisse di concludere la procedura prevista dalla sentenza 242.